IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; 
  Visto, in  particolare,  l'articolo  112  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina  il
procedimento negoziale tra la delegazione  di  parte  pubblica  e  la
delegazione  sindacale,  composta  dalle   organizzazioni   sindacali
rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di
alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale  della  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in  Italia,  ai  fini
della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in  un
decreto del Presidente della Repubblica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n.
85, recante «Recepimento  dell'Accordo  sindacale  per  il  personale
della carriera diplomatica, relativamente  al  servizio  prestato  in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27  novembre  2019,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  n.  299   del   21   dicembre   2019,   recante
«Individuazione  della  delegazione  sindacale   che   partecipa   al
procedimento  negoziale  per  la  definizione  dell'accordo  per   il
triennio  2019  -  2021,  riguardante  il  personale  della  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; 
  Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  per  il  personale  della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato  in  Italia,
per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, ai  sensi
del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n.  18,  dalla  delegazione  di  parte   pubblica   e
dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale del
personale della carriera diplomatica SNDMAE; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1°  agosto  2013,
n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e l'articolo 1, comma  922,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, che dispongono in ordine al finanziamento del  predetto
accordo sindacale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 ottobre 2022, con la  quale  e'  stata  approvata  la
predetta ipotesi di accordo,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie, ai  sensi  del  citato  articolo  112  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro  degli  affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 112  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18  e  successive  modificazioni,  la
presente ipotesi di accordo si applica al  personale  della  carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art.  112  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  recante
          «Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44: 
                «Art. 112 (Procedimento negoziale per  la  disciplina
          di alcuni aspetti del rapporto di impiego).  -  I  seguenti
          aspetti  del  rapporto  di  impiego  del  personale   della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia, sono disciplinati sulla  base  di  un  procedimento
          negoziale tra una delegazione di parte  pubblica,  composta
          dal Ministro per la funzione pubblica, che la  presiede,  e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, o dai  Sottosegretari  di
          Stato rispettivamente delegati, ed  una  delegazione  delle
          organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale
          diplomatico, con  cadenza  triennale  tanto  per  la  parte
          economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti  con
          decreto del Presidente della Repubblica: 
                  a) il trattamento economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti; 
                  b) l'orario di lavoro; 
                  c) il congedo ordinario e straordinario; 
                  d) la reperibilita'; 
                  e)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  g) le aspettative ed i permessi sindacali. 
                Ai  fini  dell'applicazione  del  primo   comma   del
          presente  articolo  si  considerano   rappresentative   del
          personale  diplomatico  le  organizzazioni  sindacali   che
          abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque  per
          cento, calcolata sulla base del dato  associativo  espresso
          dalla percentuale  delle  deleghe  per  il  versamento  dei
          contributi  sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe
          rilasciate nell'ambito considerato. 
                La delegazione sindacale e' individuata  con  decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Ministro degli affari esteri. 
                Il  procedimento  negoziale  si  svolge  secondo   le
          seguenti modalita': 
                  a) la procedura negoziale e' avviata  dal  Ministro
          per la funzione pubblica almeno quattro  mesi  prima  della
          scadenza dei termini di cui al  primo  comma  del  presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo; 
                  b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; 
                  c) l'ipotesi di accordo e' corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio; 
                  d)  entro  quindici  giorni  dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  il   Consiglio   dei   Ministri,
          verificate le compatibilita' finanziarie  ed  esaminate  le
          eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che  precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con decreto del Presidente della Repubblica, per  il  quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 
                Il procedimento negoziale di cui al primo  comma  del
          presente  articolo,  in  relazione  alla  specificita'   ed
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica,  assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei e proporzionati  secondo  appositi  parametri,  in
          tale sede definiti, rapportati  alla  figura  apicale,  del
          trattamento  economico   del   personale   della   carriera
          diplomatica. Il trattamento economico  e'  onnicomprensivo,
          con soppressione di ogni forma di automatismo  stipendiale,
          ed e' articolato in una  componente  stipendiale  di  base,
          nonche' in altre due componenti, correlate  la  prima  alle
          posizioni funzionali ricoperte  e  agli  incarichi  e  alle
          responsabilita'  esercitati  e  la  seconda  ai   risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. 
                La componente stipendiale di base verra'  determinata
          tenendo conto dell'esigenza di realizzare un  proporzionato
          rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di  ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. 
                La graduazione delle posizioni  funzionali  ricoperte
          dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato  in
          Italia, sulla base dei  livelli  di  responsabilita'  e  di
          rilevanza degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata  con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente articolo. La componente del trattamento  economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi  e  alle   responsabilita'   esercitati,   verra'
          attribuita, tramite il procedimento  negoziale  di  cui  al
          primo comma del presente articolo,  a  tutto  il  personale
          della carriera  diplomatica,  mantenendo  un  proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato. 
                La componente del trattamento economico correlata  ai
          risultati conseguiti, con  le  risorse  umane  ed  i  mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita   tenendo   conto   della    efficacia,    della
          tempestivita' e della produttivita' del lavoro  svolto  dai
          funzionari diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro  degli
          affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali  di  cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari. 
                Per il finanziamento delle componenti retributive  di
          posizione e di risultato, e' costituito un apposito  fondo,
          nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse   finanziarie,
          diverse  da  quelle  destinate  allo  stipendio  di   base,
          individuate  a   tale   scopo   tramite   il   procedimento
          negoziale.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
          2018, n. 85, recante  «Recepimento  dell'Accordo  sindacale
          per il personale della carriera diplomatica,  relativamente
          al servizio prestato in Italia, per il  triennio  normativo
          ed economico 2016-2018» e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 11 luglio 2018, n. 159. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          in data 27 novembre  2019,  recante  «Individuazione  della
          delegazione  sindacale  che   partecipa   al   procedimento
          negoziale per la definizione dell'accordo per  il  triennio
          2019  -  2021,  riguardante  il  personale  della  carriera
          diplomatica, relativamente al servizio prestato in  Italia»
          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  21
          dicembre 2019. 
              - Si riportano i commi 436, 437 e 440 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
                «436. Per il triennio 2019-2021  gli  oneri  posti  a
          carico  del  bilancio   statale   per   la   contrattazione
          collettiva  nazionale  in  applicazione  dell'articolo  48,
          comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          per i miglioramenti  economici  del  personale  statale  in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinati  in  1.100
          milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni  di  euro
          per l'anno  2020  e  in  3.375  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2021. 
                437. Gli importi di cui  al  comma  436,  comprensivi
          degli  oneri   contributivi   ai   fini   previdenziali   e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
          cui al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo  di
          cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196.». 
                «440. Nelle  more  della  definizione  dei  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro   e   dei   provvedimenti
          negoziali riguardanti il personale  in  regime  di  diritto
          pubblico relativi al triennio  2019-2021,  a  valere  sulle
          risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e  438,
          si  da'  luogo,  in  deroga  alle  procedure  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, all'erogazione: 
                  a) dell'anticipazione di cui  all'articolo  47-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          nonche'  degli  analoghi   trattamenti   disciplinati   dai
          provvedimenti negoziali relativi al personale in regime  di
          diritto pubblico, nella misura percentuale,  rispetto  agli
          stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
          al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal  1°
          luglio 2019; 
                  b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dell'elemento
          perequativo una tantum ove previsto dai relativi  contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  riferiti   al   triennio
          2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i  criteri  ivi
          definiti e con decorrenza dal 1°  gennaio  2019  fino  alla
          data di definitiva sottoscrizione dei contratti  collettivi
          nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che  ne
          disciplinano il riassorbimento.». 
              - Si riporta il comma 922 dell'art. 1  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023»: 
                «922. L'autorizzazione di cui all'articolo  1,  comma
          301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  incrementata
          di 18 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022  e  di  50
          unita'  per  l'anno  2023.  La  dotazione  organica   della
          carriera diplomatica e' incrementata, nel grado iniziale di
          segretario di legazione, di 18 unita' a decorrere dall'anno
          2021, di ulteriori 18 unita' a decorrere dall'anno  2022  e
          di ulteriori 50 unita'  a  decorrere  dall'anno  2023.  Per
          l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa  di
          euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per  l'anno
          2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940
          annui a decorrere dall'anno 2024.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 112, del citato d.P.R.  n.  18
          del 1967, si vedano le note alle premesse.